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PUNTO #4 del PROGRAMMA (a cura di Paolo Nesta, Alessandro Graziani e Lucilla Anastasio)

Riconoscimento del ruolo costituzionale della funzione difensiva. #PaoloNesta e #AlessandroGraziani: “Non dimentichiamo che la professione di Avvocato è l’unica ad essere espressamente menzionata nella Costituzione italiana. Ciò denota , oltre la particolarità e la necessarietà della professione forense, la grande considerazione che avevano di noi i Padri costituenti. Occorre, ora, che la figura dell’Avvocato, già riconosciuta implicitamente dall’art.24 della Costituzione, abbia un espresso riconoscimento , tanto più ove si consideri la inviolabilità del diritto di difesa e la sua irrinunciabilità.”.

#LucillaAnastasio: “In questo momento particolare è, più che mai importante nel solco tracciato nell’ultimo Congresso Forense, in cui si è dato rilievo alla figura dell’avvocato nel dettato costituzionale, e anche a seguito delle ultime riforme che hanno interessato la giustizia, continuare a lavorare per un’Avvocatura unita che si senta parte di una grande squadra, la cui compattezza è necessaria per il raggiungimento degli obiettivi ai quali occorre dare continuità, ribadendo i principi di libertà, autonomia e indipendenza della categoria.

La Carta Costituzionale richiama la funzione difensiva, propria degli avvocati, in varie disposizioni, qualificandola come diritto inviolabile prevedendo il principio del giusto processo garantito dal contraddittorio delle parti in condizioni di parità dinanzi ad un giudice terzo e imparziale.

Ed è proprio nell’ottica della centralità del ruolo dell’avvocato nella sua veste di difensore dei diritti che dette previsioni confermano il significato costituzionale e istituzionale dell’avvocatura, già noto ai costituenti, oltre a volgere lo sguardo ad un’Avvocatura necessaria per il funzionamento del sistema giustizia”.

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